STATUTO

in vigore dal 02 settembre 2022

  1. Denominazione, durata e sede 

È costituita l’Associazione denominata “Confederazione Italiana Archeologi” (in acronimo CIA). L’Associazione è apartitica e non ha finalità lucrativa e né svolge attività commerciale. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta a norma del presente Statuto. La sede dell’Associazione è in Roma e attualmente in Via della Bufalotta 2/M. Il Consiglio Direttivo Nazionale (di seguito indicato come CDN) può con propria delibera stabilire nuova sede, purché in Italia. 

  1. Scopo associativo 

L’Associazione ha come scopo: 

  1. a) promuovere, se opportuno anche tramite il riconoscimento della CIA quale Associazione professionale, la professione di Archeologo; 
  2. b) definire il profilo professionale di archeologo per i propri associati, secondo i parametri stabiliti dalla Legge 110/2014, DM 244/2019 e s.m.i.;
  3. c) definire, tutelare e garantire sempre più elevati standard di qualità nelle prestazioni professionali degli associati, promuovendo e organizzando corsi formativi per l’aggiornamento e la formazione permanente dei professionisti; 
  4. d) promuovere  e tutelare la specifica attività svolta dai propri associati;
  5. e) contribuire alla migliore conservazione, valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico- archeologico italiano; 
  6. f) promuovere e divulgare in Italia e all’Estero attività di ricerca, studio, sperimentazione, sviluppo tecnologico e informazione su tutto ciò che riguarda la tutela, la conservazione, la fruizione e il restauro dei beni archeologici. Come mezzo al fine, potrà promuovere, organizzare e gestire, seminari, conferenze, iniziative editoriali, convegni, dibattiti e tavole rotonde, corsi di formazione, premi e borse di studio, banche dati. L’Associazione potrà, per perseguire i fini associativi, relazionarsi con Amministrazioni pubbliche e Enti privati; partecipare in tutte le forme legali ad associazioni a Enti pubblici o privati italiani o stranieri che perseguano uguali o analoghe finalità. 
  7. g) definire l’obbligo per i soci di procedere all’aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l’effettivo adempimento di tale obbligo;
  8. h) predisporre strumenti a tutela dell’utenza ai sensi della Legge 4/2013.

L’Associazione inoltre favorirà le relazioni tra i Soci e il mondo del lavoro.  

L’Associazione infine potrà compiere ogni attività economica mobiliare o immobiliare, purché meramente strumentale allo scopo associativo. 

L’Associazione si doterà di Regolamento e Codice Deontologico pubblici e ispirati alla trasparenza che verranno sottoscritti tramite l’iscrizione dai propri soci.  

SOCI

  1. Definizione del lavoro dell’Archeologo 

Ai fini dell’attuazione dello scopo associativo, e quale criterio di ammissione, l’Associazione, nel proprio Regolamento e nel rispetto delle norme nazionali, europee e internazionali, adotta, come base, la definizione del lavoro archeologico proposta dalla Legge 110/2014 e dal DM 244/2019, integrata, se necessario, secondo quanto stabilito dall’Assemblea o dal Congresso Nazionale.

  1. Categoria dei soci 

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli Enti aventi scopi e finalità non in contrasto con quelli dell’Associazione; il numero dei soci è illimitato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, ma può essere disposta per un periodo temporaneo, su delibera del Consiglio Direttivo, fermo restando il diritto di recesso, e comporta il diritto di voto nell’Assemblea e l’elettorato attivo e passivo. 

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile. 

I Soci hanno uguale diritto a partecipare a tutte le attività dell’Associazione, usufruendo delle strutture  e dei mezzi della Associazione stessa, secondo le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento. 

I Soci si distinguono in: 

  1. a) SOCI FONDATORI: sono soci fondatori avendo sottoscritto l’atto costitutivo: Stefano Biagetti, Valentina Di Stefano, Silvia Gianni, Maja Gori, Giorgia Leoni, Tommaso Magliaro, Augusto Palombini, Cecilia Parolini e Alessandro Pintucci. La qualifica di socio fondatore ha valenza meramente onoraria e protocollare e non attribuisce alcun diritto poziore. 
  2. b) SOCI ORDINARI: sono soci ordinari i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge 110/2014 e del DM 244/2019 e dalle loro successive modificazioni per l’iscrizione almeno alla III fascia degli elenchi ministeriali. Sono inoltre Soci Ordinari, i Soprintendenti ai Beni Archeologi, i Direttori delle sezioni ai Beni Archeologici nelle Regioni e negli Enti locali, i funzionari con incarico di archeologo nelle Pubbliche Amministrazioni e i docenti e ricercatori universitari di archeologia o materie strettamente connesse, salva diversa classificazione, in relazione alle norme di legge, adottata dall’Assemblea. 
  3. c) SOCI STUDENTI: sono soci studenti i cittadini italiani e stranieri iscritti ai corsi di laurea stabiliti dalla Legge 110/2014 e del DM 244/2019 e dalle loro successive modificazioni per l’iscrizione alle fasce degli elenchi ministeriali o iscritti a corsi di laurea equipollenti in Università straniere. Salva diversa classificazione, in relazione alle norme di legge, adottata dall’Assemblea. 
  4. d) SOCI ONORARI: sono soci onorari, su delibera del CDN, personalità del mondo scientifico e culturale che non possono essere iscritti come soci ordinari e che garantiscono con la loro     attività il raggiungimento dei fini sociali; coloro i quali hanno dimostrato particolare attenzione alla divulgazione, alla fruizione, alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla tutela dei beni culturali. La qualifica di socio onorario ha efficacia meramente protocollare e non attribuisce alcun diritto poziore. 
  5. e) SOCI SOSTENITORI: sono soci sostenitori gli Enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche che sostengono e contribuiscono alle attività della CIA La qualifica di socio sostenitore ha efficacia meramente onoraria e protocollare e non attribuisce alcun diritto poziore. 
  6. Procedure di ammissione 

I soci onorari sono ammessi su delibera del CDN. Per i soci ordinari e studenti i requisiti di ammissione, ivi compresi quelli etici, e le procedure di ammissione sono regolate dal Regolamento e dal Codice Deontologico. Le domande dovranno essere corredate da documentato curriculum accademico, scientifico e professionale; contro la delibera che respinge la domanda potrà essere proposta istanza di riesame al Collegio dei Probiviri nei modi e tempi indicati dal Regolamento.  

  1. Ammissione dei soci 

Chi intende aderire all’Associazione, deve rivolgere espressa domanda recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto, il Regolamento e il Codice Deontologico. Da quella data il nuovo socio può direttamente partecipare alla vita dell’Associazione. Il CDN può deliberare sull’ammissione entro novanta giorni dalla domanda, in caso di gravi motivi ostativi in contrapposizione con quanto stabilito dai principi etici e deontologici propri dell’Associazione stessa.   

  1. Perdita della qualifica di socio 

La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi: 

  • Recesso da parte dell’interessato che resta tuttavia obbligato al contributo per l’anno in corso; 
  • Ritardato pagamento della quota annuale oltre 3 mesi dal termine fissato dal Regolamento, previa diffida da parte del CDN; 
  • Perdita dei requisiti di ammissione tecnici o etici; 
  • Decesso del Socio;  
  • Espulsione deliberata dal CDN con provvedimento motivato, in caso in cui il Socio venga meno ai doveri verso l’Associazione, e verso uno o più associati, o agisca in modo non conforme ai principi di lealtà e di rettitudine professionale morale, specie se condannato con sentenza passata in giudicato. Il Regolamento e il Codice Deontologico determineranno le regole procedurali e le violazioni.  

ASSEMBLEA NAZIONALE

  1. Norme generali 

L’Assemblea Nazionale è costituita da tutti i soci aventi diritto al voto. 

Hanno diritto al voto i Soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa e i soci studenti secondo quanto indicato nel Regolamento. Le altre categorie di soci possono partecipare all’Assemblea, ma senza diritto al voto. 

L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente su delibera del CDN almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e per discutere e deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del giorno. L’Assemblea è convocata a mezzo di avviso, da inviarsi ai Soci almeno 10 giorni prima della data dell’assemblea, anche in via telematica all’indirizzo risultante dal libro soci e con l’avviso da affiggere presso la sede associativa o attraverso il portale web dell’Associazione.  

I Soci non possono essere rappresentati per delega. 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in caso di impedimento dal Vice Presidente o da un Socio eletto a maggioranza dall’Assemblea. 

L’Assemblea nomina, anche tra i non soci, un Segretario e ove necessario un Collegio di tre Scrutatori. Dell’Assemblea è redatto verbale trascritto, anche in forma telematica, su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Delle eventuali operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale sottoscritto da almeno due membri allegato al verbale di assemblea e conservato agli atti associativi.  

L’Assemblea si costituisce in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione quanti che siano i Soci presenti.
L’Assemblea delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza assoluta dei Soci presenti.
L’Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto, approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche, il Codice Deontologico e le sue eventuali modifiche;  sull’approvazione del bilancio consultivo e su quello di previsione. 

Nomina il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti. 

L’Assemblea inoltre delibera su tutti gli argomenti all’Ordine del giorno a lei sottoposti dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

L’Assemblea, infine, delibera lo scioglimento della Associazione e nomina i liquidatori determinandone i poteri e la devoluzione del patrimonio residuo.  

CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Elezioni, composizione e durata

Il Congresso Nazionale elegge tra i soci aventi diritto di voto un CDN composto da un numero dispari di membri.  Il CDN dura in carica tre anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi motivo uno dei suoi membri, il Consiglio provvede alla propria integrazione tramite cooptazione, preferibilmente tra coloro che si sono candidati e hanno ricevuto voti in assemblea, in osservanza delle rappresentanze territoriali. Il consigliere cooptato resta in carica fino alla prima Assemblea successiva e se confermato resta in carica fino alla scadenza naturale della consiliatura. 

  1. Delle cariche associative e dei poteri

Il CDN elegge nella prima adunanza il Presidente dell’Associazione e con separate votazioni il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.  

Il Presidente viene eletto in prima votazione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri, con la maggioranza semplice nella successiva. Il Vice Presidente assume funzioni vicarie. Con le medesime maggioranze vengono elette le altre cariche consiliari. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per legge e Statuto non siano riservati all’Assemblea. In particolare il CDN deve: 

  • promuovere e realizzare il raggiungimento degli scopi sociali, determinare gli indirizzi e i programmi; 
  • predisporre il rendiconto economico/finanziario preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea nei termini di legge; 
  • sovraintendere alla gestione tecnica e amministrativa della Associazione, nonché al regolare andamento della vita della Associazione stessa, esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria  amministrazione  con esclusione di quelli demandati per legge all’Assemblea; 
  • esaminare le domande di ammissione dei Soci e i provvedimenti di esclusione, deliberando in merito;  
  • compiere tutte le operazioni connesse al raggiungimento dei fini sociali, promuovendo anche sottoscrizioni o qualunque altra forma legale di raccolta fondi per gli scopi sociali dell’Associazione, accettando altresì donazioni, lasciti e contributi.  

Il Consiglio può nominare procuratori per uno o più atti o delegare parte delle sue funzioni a uno dei Consiglieri o costituire, qualora lo ritenesse opportuno, delle Sezioni Tematiche nominando un Responsabile della Sezione creata, stabilendone, anche la durata o lo scopo. 

  1. Norme di funzionamento

Il CDN si riunisce su convocazione del Presidente, normalmente con cadenza bimensile o quando il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’Ordine del giorno e deve essere inviata almeno 5 giorni prima dell’adunanza medesima tramite posta ordinaria o telematica. Le riunioni del CDN sono comunque valide se totalitarie. Il CDN è validamente costituito con la maggioranza assoluta dei suoi componenti in prima convocazione, è sempre valido in seconda convocazione e delibera in entrambi i casi con la maggioranza assoluta dei presenti. Il Segretario Nazionale ha la funzione di Segretario del CDN tranne nei casi in cui fosse necessario avvalersi di un Notaio. 

Delle adunanze e delle deliberazioni del CDN viene redatto verbale trascritto in apposito registro, poi validato e sottoscritto dai Consiglieri presenti.  

PRESIDENTE E CARICHE CONSILIARI

  1. Il Presidente 

Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo.  Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni, non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi e rappresenta l’Associazione; a lui spetta la firma degli atti associativi e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. I poteri e le funzioni presidenziali sono esercitate, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. Coordina le attività del Consiglio Direttivo, intervenendo direttamente o per delega a ogni attività associativa. Cura l’esecuzione delle deliberazioni, dell’Assemblea e del Consiglio medesimo. In ogni ipotesi in cui il Presidente venisse a mancare, il Vice Presidente, il Segretario o in mancanza di esso il Membro più anziano del Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea non oltre il trentesimo giorno dall’evento impeditivo, onde far eleggere un nuovo Consigliere che resterà in carica fino alla scadenza naturale della consiliatura.  Alla prima adunanza successiva il Consiglio provvederà al rinnovo di tutte le cariche. Ove l’evento si verificasse nei 4 mesi antecedenti l’Assemblea per il bilancio il Consiglio provvederà a integrarsi per cooptazione, e il Vice Presidente eserciterà a interim le funzioni presidenziali. Il Presidente in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio, ma deve sottoporre i provvedimenti presi alla ratifica dello stesso convocandolo non oltre 10 giorni dal provvedimento stesso.
13.  Delle cariche consiliari 

Il Vice Presidente eserciterà tutte le funzioni vicarie in caso di impedimento temporaneo del Presidente ai sensi del presente Statuto. Il Segretario assume le funzioni di segreteria dell’Assemblea e del Consiglio redigendo e sottoscrivendo i verbali delle sedute unitamente al Presidente; custodisce i libri associativi e l’archivio documentale; provvede alle comunicazioni e agli atti su delega del Presidente e del Consiglio; provvede a istruire e conservare i fascicoli sugli argomenti da sottoporre agli organi associativi. Il Tesoriere cura la contabilità e l’inventario dei beni associativi, conservandone la documentazione e i libri contabili. Intrattiene i contatti con gli Enti pubblici economici e finanziari; può essere delegato dal Consiglio a operare sul conto corrente associativo; può avvalersi su autorizzazione del Consiglio della collaborazione di associati e consulenti esterni.  

FONDO ASSOCIATIVO E BILANCIO

  1. Fondo associativo 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito: 

– dalle quote annuali dei Soci e da quelle straordinarie

– dalle elargizioni e sovvenzioni che potranno giungere per disposizione di legge

– dai contributi di Enti e di Privati

– da lasciti, donazioni di beni immobili o immobili e da eventuali altre entrate

– dai proventi delle iniziative realizzate o promosse nell’ambito dello scopo associativo

– dai beni mobili e immobili acquistati con il fondo associativo. 

In nessun caso potranno distribuirsi utili o dividendi. 

Di ogni operazione economica, patrimoniale o finanziaria dovrà tenersi annotazione nei modi e tempi indicati dalla legge. 

  1. Bilancio

Alla scadenza di ogni anno solare a far data dal 31/12/13 il Tesoriere sottoporrà al Consiglio Direttivo la bozza del bilancio consuntivo e di previsione per l’approvazione. Il Consiglio Direttivo nei modi e termini di legge o Statuto sottoporrà i bilanci all’approvazione dell’Assemblea. 

  1. Devoluzione 

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà devoluto a un’opera o Ente culturale, indicati dall’Assemblea avente scopi e finalità analoghe all’Associazione. 

  1. Revisori dei conti 

Con delibera dell’Assemblea è istituito il Collegio dei Revisori dei conti costituito da 1 o 3 membri effettivi e da 1 o 2 supplenti. Il Collegio dei Revisori è eletto dall’assemblea anche tra i non soci ed elegge nella prima adunanza il suo Presidente se in forma collegiale. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni. I Revisori sono rieleggibili e il loro incarico è incompatibile con la carica di Consigliere e con qualunque altra carica associativa. I Revisori dei Conti esercitano una attività di controllo e di revisione sulla regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri, sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell’Associazione, sui rendiconti consuntivi con una propria relazione allegata al bilancio e, con un parere tecnico consultivo, sui rendiconti preventivi. Partecipano al Consiglio Direttivo e all’assemblea per l’approvazione del bilancio e alle sedute degli organi collegiali ove necessario su invito del Presidente. 

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

  1. L’associazione è articolata su base regionale o macro regionale, secondo le presenti norme statutarie e il Regolamento.  

Le Sedi Territoriali sono dotate di autonomia patrimoniale e di propri organi esecutivi e deliberativi. Le Sedi Territoriali hanno competenza su tutte le questioni strettamente attinenti il proprio territorio, ma in coordinamento con gli organi nazionali. I Soci iscritti nel territorio della Sede si costituiranno in assemblea che eleggerà un Consiglio Direttivo e questi un Presidente,un Vice Presidente, un Segretario e, qualora lo ritengano opportuno, un Tesoriere. Il Presidente della Sede Territoriale firma gli atti associativi territoriali, rappresenta la Sede e convoca l’Assemblea Territoriale secondo la competenza e i limiti del Regolamento. Il Segretario Regionale predisporrà e terrà costantemente aggiornato l’elenco dei Soci aventi diritto al voto, che comunicherà, entro il 31 di ogni mese al Segretario Nazionale. Il Tesoriere comunicherà al Tesoriere Nazionale entro il 31/12 di ogni anno i dati di bilancio al fine della redazione del bilancio nazionale. Il Collegio probivirale ha competenza nazionale.  L’Ufficio dei Revisori dei conti e il Tesoriere Nazionale hanno competenza ispettiva nazionale. Gli organi territoriali non potranno avere potestà diversa o superiore da quella prevista dallo Statuto per gli organi nazionali. In caso di scioglimento di una Sede territoriale il patrimonio di questa sarà devoluto all’associazione nazionale. Il Codice deontologico ha vigenza per ogni associato a livello nazionale e territoriale.  

CONGRESSO NAZIONALE

  1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno ogni tre anni, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che ne determina gli argomenti all’OdG. 

Il Congresso Nazionale è la massima assise dell’Associazione ed è aperto ai contributi di tutti i soggetti o Enti del settore; dibatte e delibera sui temi di interesse del settore e su quelli relativi all’esercizio della professione ed elegge il CDN. Hanno diritto di voto per l’elezione del CDN i delegati territoriali eletti dalle Assemblee Territoriali e tutti i membri del Consiglio Direttivo Nazionale uscente. 

Il Congresso Nazionale delibera autonomamente le proprie norme statutarie e regolamentari.  

NORME GENERALI

  1. L’Assemblea nomina tra i non soci un Collegio di Probiviri che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I suoi componenti non possono ricoprire alcun incarico all’interno dell’Associazione, né versare comunque in situazione di incompatibilità con l’incarico conferitogli.

Al Collegio dei Probi Viri è devoluta qualunque controversia su diritti disponibili relativi al rapporto sociale e a ogni lite insorta e insorgenda tra i Soci e gli organi associativi e tra i Soci stessi. Il Collegio sarà in particolare competente a decidere sulle sanzioni disciplinari e sull’esclusione dell’associazione. I soci con apposito compromesso potranno deferire al Collegio arbitrale anche tutte le controversie sorte o insorgende tra di loro anche di natura extra associativa. Il Collegio del Probiviri si costituirà e giudicherà ai sensi del presente statuto e degli artt. 806 e ss. c.p.c. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo diritto e secondo Codice Deontologico, salvo che le parti concordemente gli richiedano di decidere secondo equità. Il Collegio dei Probiviri nominerà in apposita adunanza, entro 30 giorni dalle elezioni, il proprio Presidente e determinerà il proprio Regolamento anche in relazione alle norme del Codice Deontologico; in ogni caso assicurando le più ampie garanzie di difesa. Ove nel corso di giudizio probivirale o durante il periodo di nomina venisse a mancare uno dei suoi membri il Collegio ne chiederà l’integrazione se possibile all’assemblea ordinaria fissata per il bilancio o al Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio arbitrale avrà sede presso l’Ufficio o la sede stabilita dal suo Presidente. 

  1. Tutte le cariche associative ivi comprese le delegate, sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute a ragione delle funzioni. 
  2. Tutte le convocazioni e comunicazioni previste nel presente Statuto possono essere effettuate, se certificabili, a mezzo e-mail, o altro idoneo mezzo telematico. 
  3. L’Associazione è disciplinata dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme dell’U.E. relative alle libere professioni e ai titoli, e quelle del C.C. In caso di interpretazione o di contrasti tra norme prevarranno le norme di legge indisponibili; a seguire prevarrà lo Statuto ove non fosse possibile conciliare sistematicamente lo stesso con il Regolamento e il Codice Deontologico.

ISCRIZIONE

Come si diventa socio CIA?

Iscriversi alla CIA è veloce: scarica il modulo, riempilo e invialo alla Segreteria oppure consegnalo a un delegato regionale.

La quota associativa è di 50 euro per i soci Ordinari e di 25 euro per i soci Studenti. Puoi pagare la quota associativa annuale – scaricabile come spesa professionale –  con bonifico, Paypal o in contanti e ti verrà consegnata o spedita la tessera personale.

L’iscrizione alla CIA è annuale e vale fino al 31 dicembre di ogni anno.  Una volta iscritto potrai usufruire delle numerosi convenzioni riservate ai soci e partecipare alla vita associativa, attraverso i corsi di aggiornamento, le assemblee e le conferenze oprganizzate dalla CIA.

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