CODICE PENALE

In questa sezione troverete una breve selezione degli Articoli del Codice Penale concernenti i Beni Archeologici.

Il testo è tratto dalla Gazzetta Ufficiale e aggiornato al Gennaio 2021.

 

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398 

Approvazione del testo definitivo del Codice Penale. (030U1398) (GU Serie Generale n.251 del 26-10-1930)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/1931.
Il Codice Penale in allegato al presente decreto e’ stato pubblicato nel vol. VI della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia del 1930.

LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO SECONDO
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 733 - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, e’ punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore a euro 2.065. Puo’ essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata. 

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