ELENCO ARCHEOLOGI

LA LEGGE 110/2014

IL RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE

La Legge 22 luglio 2014, n. 110 riconosce per la prima volta in Italia alcune delle figure professionali dei Beni Culturali, tra cui gli archeologi. Dalla sua emanazione solamente i professionisti in possesso dei requisiti di adeguata formazione ed esperienza professionale, che verranno stabiliti dal DM 244/2019, potranno effettuare gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi.

I LAVORI PREPARATORI

La proposta di legge sul riconoscimento professionale degli archeologi è stata presentata il 20 marzo 2013 dagli onorevoli Madia, Ghizzoni, Orfini del Partito Democratico. L’iter legislativo è stato lungo fino alla prima approvazione della Camera dei Deputati (atto n. 362) avvenuta il 15 gennaio 2014.

Passata all’altro ramo del Parlamento, la legge è stata approvata con modifiche dal Senato (atto n. 1249) l’11 giugno 2014.

Il testo modificato è tornato alla Camera (atto n. 362-B) e assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 24 giugno 2014 con parere della 1ª Commissione e approvato il 25 giugno 2014. Tornata in Aula per l’approvazione finale la Legge 110/2014 è stata approvata definitivamente il 7 luglio 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto del 2014 ed entrata in vigore dal 23 agosto 2013.

IL TESTO DI LEGGE

Legge 22 luglio 2014, n. 110
Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti

(G.U. 8 agosto 2014, n. 183)

Art. 1. Introduzione dell’articolo 9-bis del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali

1. Nella parte prima del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo l’articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis. Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali.
1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.».

Art. 2. Elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali

1. Sono istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, e della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze, in conformità e nel rispetto della normativa dell’Unione europea, stabilisce, con proprio decreto, le modalità e i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo nonché le modalità per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. I predetti elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

3. Gli elenchi di cui al comma 1 non costituiscono sotto alcuna forma albo professionale e l’assenza dei professionisti di cui al comma 1 dai medesimi elenchi non preclude in alcun modo la possibilità di esercitare la professione.

4. Per i restauratori di beni culturali e per i collaboratori restauratori di beni culturali resta fermo quanto disposto dall’articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

5. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

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