25.07.2022 – IL CDM IMPUGNA LA LEGGE DI STABILITA’ SICILIANA

Gli archeologi italiani contro il novello Verre di Sicilia

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 21 luglio ha impugnato la legge di stabilità regionale della Regione Siciliana n. 13 del 2022 in merito a numerose disposizioni, “in quanto eccedono dalle competenze statutarie attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e si pongono in contrasto con molteplici principi della Carta Costituzionale”.

Molte di queste norme impugnate riguardano la materia urbanistica e la tutela del paesaggio e ripropongono leggi regionali già impugnate e per questo in parte abrogate dalla stessa ARS, e, comunque, oggi al vaglio della Corte Costituzionale.

In dispregio dell’Alta Corte, l’ARS ha replicato nella finanziaria gli articoli già impugnati, riguardanti nuove sanatorie edilizie, sempre molto redditizie nelle stagioni elettorali come quella, caldissima, che stiamo attraversando.

Inoltre, il governo nazionale denuncia l’illegittimità di un articolo che permette l’assunzione di ben trecento dirigenti regionali, a fronte di una dotazione già cospicua di 857 dirigenti in servizio, per i quali manca a tutt’oggi l’organico che ne specifichi le competenze professionali, tante volte richiesto dalla Corte dei Conti.

Da ciò deriva il caos organizzativo del Dipartimento dei beni culturali, più volte denunciato dalla nostra Confederazione, insieme ad Italia Nostra, e le associazioni Bianchi Bandinelli e Memoria e Futuro.

L’ultima impugnativa del CdM dà ampiamente ragione alle nostre dettagliate denunce, ribandendo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, per cui la legislazione regionale non può limitare i vincoli di tutela del patrimonio culturale ma, al contrario, può solo rafforzarli ed ampliarli.

Inoltre, è ben chiaro nel dispositivo del CdM dello scorso 21 luglio che anche l’ordinamento dei ruoli dirigenziali e direttivi della Regione Siciliana debba rispettare i vincoli dettati dalle leggi statali sul pubblico impiego.

Perché, dunque, si chiede l’impugnativa governativa, la Regione Siciliana per far fronte al bisogno di dirigenti qualificati non applica la vigente normativa statale che consente la deroga, fino al raddoppio, delle percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti?

Ai sensi di questa norma statale, come regolarmente avviene nel Ministero della Cultura e secondo quanto richiesto da una recente diffida di questa Confederazione, ai funzionari archeologi, nei ruoli direttivi da decenni, dovrebbero essere assegnati gli incarichi di direttore di Parco archeologico e delle sezioni archeologiche delle Soprintendenze, Musei e Parchi, invece di attribuirli a dirigenti privi dei requisiti richiesti dal DM MiBACT n. 244/2019, che ha dato attuazione all’articolo 9bis del Codice dei beni culturali e del paesaggi.

L’ultimo atto di questa ostinata cecità istituzionale è stato il D.P.R.S n. 9 del 5 aprile 2022, pubblicato in GURS il 1° giugno 2022, con il quale lesecutivo regionale ha soppresso la distinzione delle Sezioni disciplinari che è prescritta dalla L.R. 80/1977 vigente, negando, quindi, la necessaria competenza scientifica dei rispettivi direttori che, ai sensi della L.R. 116/1980, hanno la potestà di emanare distinti atti di tutela: larcheologo per i beni archeologici, lo storico dellarte per quelli storico artistici e via dicendo.

Annullando la competenza scientifica di questi organi tecnico scientifici del Dipartimento regionale dei beni culturali, il Governo, non solo ha compiuto un atto amministrativo contra legem ma ha delegittimato la stessa potestà degli atti di tutela emessi in ottemperanza al dettato dellart. 9.

Dopo tanti appelli e denunce circostanziate sullo smantellamento sistematico del sistema siciliano di tutela, la Confederazione italiana archeologi è costretta, come ultima ratio, a rivolgersi al TAR  per chiedere la sospensiva del D.P.R.S. n. 9/2022, onde ristabilire in Sicilia il principio dell’obbligo di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico della Nazione dettato dall’articolo 9 della Costituzione repubblicana.